lunedì, giugno 04, 2012

Dal 31 maggio 2012 Fonti Rinnovabili obbligatorie per i Nuovi Edifici

Dallo scorso giovedì 31 maggio è entrato in vigore l'obbligo di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nel dettaglio, il 20% dei consumi energetici (calore, elettricità e raffrescamento) deve essere coperto da fonti rinnovabili

E' quanto stabilito dal Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 28 del 3 marzo 2011) e in particolare dall'art.11 e dall'allegato 3 che impongono, per l'appunto, "l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti". Oltre agli edifici nuovi, vengono sottoposti all'obbligo di installazione di impianti rinnovabili anche gli edifici esistenti di superficie utile superiori a 1.000 mq soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione. 

Lo stesso decreto stabilisce la progressione percentuale della copertura da fonti rinnovabili fino al 2017:
  • il 20% dei consumi energetici quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012, al 31 dicembre 2013;
  • il 35% dei consumi energetici quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014, al 31 dicembre 2016;
  • il 50% dei consumi energetici quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2017.
Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%. I valori possono essere incrementati dalle Regioni. I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

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