Il 28 dicembre 2012 è stato approvato
con Decreto Ministeriale il testo definitivo del Conto Energia Termico, mentre il 2 gennaio 2013 il testo definitivo è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1/2013). Si tratta del nuovo meccanismo di
incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Nella nota ministeriale si legge
che: “Il provvedimento, tappa essenziale
per raggiungere e superare gli obiettivi ambientali europei al 2020 e della
nuova direttiva sull'efficienza energetica, si propone il duplice scopo di dare
impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (biomassa,
pompe di calore, pannelli scalda-acqua, condizionamento a energia solare) e di
accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici".
L'incentivazione si baserà su un contributo del 40%, che verrà erogato in
due anni (cinque per gli interventi più onerosi), con una spesa complessiva di 700 milioni ogni anno
per gli interventi dedicati alle famiglie
e di 200 milioni per la Pubblica
Amministrazione.
BENEFICIARI CONTO ENERGIA TERMICO
I beneficiari del Conto Energia
Termico saranno:
- le amministrazioni pubbliche, sia per gli interventi d’incremento dell’efficienza energetica dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
- i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i soli interventi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
INTERVENTI INCENTIVABILI CON IL CONTO ENERGIA TERMICO
Gli interventi incentivabili sono
divisi in due categorie.
1. Gli interventi d’incremento
dell'efficienza energetica, realizzati in edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
dotati d’impianto di climatizzazione. Sono:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive d’infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
2. Gli interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza:
- sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Infine, per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla
sostituzione, l'installazione d’impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli
allegati al presente decreto.
NB: gli interventi realizzati ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto
legislativo n.28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto solo
per la parte eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
AMMONTARE
DELL’INCENTIVO
Gli incentivi sono erogati dal
GSE con rate annuali per la durata di 2 anni (sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale con
impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza
termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW; sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di
solar cooling, con superficie lorda fino a 50 m2; sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento
delle serre esistenti e dei fabbricati
rurali esistenti con generatori di
calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare
inferiore o uguale a 35 kW) o di 5 anni
(tutti gli altri interventi). Se
l’incentivo totale non supera 600 € il GSE lo eroga in un'unica annualità. Il calcolo dell’incentivo dipende dal tipo
d’intervento.
L'ammontare dell'incentivo dipende
dalla tipologia dell'intervento. Il decreto stabilisce anche dei massimali (vedi testo della legge). Il calcolo dell’incentivo è dato dal
risultato di apposite formule (alcune più semplici, altre complesse) che
tengono conto di vari fattori.
Interventi di incremento
dell'efficienza energetica. Nel caso dell'isolamento di strutture opache
verticali e orizzontali, di sostituzione di chiusure trasparenti e
dell'installazione di sistemi di
schermatura o ombreggiamento
(incentivabili esclusivamente se abbinati, sul medesimo edificio, ad almeno uno
degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) o b)), l'incentivo
annuale è calcolato attraverso una moltiplicazioni di tre fattori. Il primo è
la percentuale di spesa incentivabile sul totale delle spese ammissibili (tale percentuale
è del 40%). Il secondo è il costo specifico relativo alla tecnologia utilizzata.
Il terzo è la superficie in metri quadrati dell'area oggetto dell'intervento.
Nel caso d’installazione di generatori di calore a condensazione, invece, il
calcolo è dato dalla moltiplicazione del 40% della spesa incentivabile, per il
costo specifico, per la somma delle potenze termiche nominali dei generatori
installati.
Interventi relativi alle
rinnovabili termiche. Per le pompe
di calore l'incentivo annuo è dato
dal prodotto del coefficiente di valorizzazione dell'energia prodotta (valore
che dipende dal tipo di pompa di calore e dalla sua potenza) per l'energia
termica incentivata (valore a sua volta calcolato sulla base di apposite
equazioni). Più semplice il discorso per gli scaldacqua a pompa di calore: l'incentivo è pari al 40% della
spesa. Per le caldaie a biomassa invece il
calcolo si basa sul prodotto di 4 fattori: coefficiente di valorizzazione,
potenza termica dell'impianto, ore di funzionamento stimate, coefficiente premiante
relativo alle emissioni di polveri (per le stufe a pellets, a legna e i
termocamini, l'equazione è un po' più complessa).
Infine, per il solare termico,
l'incentivo si calcola moltiplicando il coefficiente di valorizzazione
dell'energia termica per la superficie solare lorda dell'impianto.
ESEMPI DI
INCENTIVAZIONE
Ecco alcuni esempi di incentivazione forniti dal Ministero
dello Sviluppo Economico:
- impianto con pompa di
calore da 24 kWth, costo sostenuto di 6500 euro, incentivo spettante di
2.772 euro in 2 anni;
- impianto solare termico
da 4mq, costo sostenuto 3.600 euro, incentivo 1.360 euro in 2 anni;
- stufa a pellet da
22kWt, 4.000 euro di investimento, 1.392 euro di incentivo in 2 anni.
PRESENTAZIONE DOMANDE E
CLICK DAY
A oggi (08/01/2013) Non è ancora stato fissato il
click-day per la richiesta dei nuovi incentivi, ma l’invio delle domande
dovrebbe partire entro la fine di febbraio, visto che, a partire dalla
pubblicazione in Gazzetta, il GSE ha 60 giorni di tempo per pubblicare sul
proprio sito la “scheda-domanda”, in base alle indicazioni tecniche che saranno
fornite dall’ENEA. In ogni caso, le richieste dovranno essere presentate esclusivamente
per via telematica.
CUMULABILITA’
E DETRAZIONE FISCALE
L'incentivo non è cumulabile con
altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione
e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso
pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Fino al prossimo 30 giugno 2013, il Conto Energia Termico coesisterà con la detrazione fiscale del 55% per l'efficienza energetica. Il bonus Irpef permette di ottenere un rimborso più sostanzioso, ma in questo caso i tempi di recupero dell'incentivo si allungano: 10 anni contro i 2-5 (a seconda del tipo di intervento realizzato) previsti dal Conto Energia Termico.
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