martedì, gennaio 08, 2013

Conto Energia Termico - La Guida


Il 28 dicembre 2012 è stato approvato con Decreto Ministeriale il testo definitivo del Conto Energia Termico, mentre il 2 gennaio 2013 il testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1/2013). Si tratta del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Nella nota ministeriale si legge che: “Il provvedimento, tappa essenziale per raggiungere e superare gli obiettivi ambientali europei al 2020 e della nuova direttiva sull'efficienza energetica, si propone il duplice scopo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (biomassa, pompe di calore, pannelli scalda-acqua, condizionamento a energia solare) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici".
L'incentivazione si baserà su un contributo del 40%, che verrà erogato in due anni (cinque per gli interventi più onerosi), con una spesa complessiva di 700 milioni ogni anno per gli interventi dedicati alle famiglie e di 200 milioni per la Pubblica Amministrazione.

BENEFICIARI CONTO ENERGIA TERMICO
I beneficiari del Conto Energia Termico saranno:
  • le amministrazioni pubbliche, sia per gli interventi d’incremento dell’efficienza energetica dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
  • i soggetti privati, intesi come persone fisiche,  condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito  agrario, per i soli interventi relativi alla  produzione di energia  termica da  fonti  rinnovabili  e  di sistemi ad alta efficienza.

INTERVENTI INCENTIVABILI CON IL CONTO ENERGIA TERMICO
Gli interventi incentivabili sono divisi in due categorie.

1. Gli interventi d’incremento dell'efficienza energetica, realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione. Sono:
  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive d’infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione  d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. 
2. Gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
  • sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale  esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di  calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • sostituzione  d’impianti  di climatizzazione  invernale  o  di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Infine, per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione d’impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.
NB: gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n.28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto solo per la parte eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

AMMONTARE DELL’INCENTIVO
Gli incentivi  sono erogati dal GSE con rate annuali per la durata di 2 anni (sostituzione  d’impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;  installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie  lorda  fino a 50 m2; sostituzione  d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti  e dei fabbricati rurali esistenti  con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW) o di 5 anni (tutti gli altri interventi).  Se l’incentivo totale non supera 600 € il GSE lo eroga in  un'unica annualità.  Il calcolo dell’incentivo dipende dal tipo d’intervento.
L'ammontare dell'incentivo dipende dalla tipologia dell'intervento. Il decreto stabilisce anche dei massimali (vedi testo della legge). Il calcolo dell’incentivo è dato dal risultato di apposite formule (alcune più semplici, altre complesse) che tengono conto di vari fattori.

Interventi di incremento dell'efficienza energetica. Nel caso dell'isolamento di strutture opache verticali e orizzontali, di sostituzione di chiusure trasparenti e dell'installazione di sistemi di  schermatura o  ombreggiamento (incentivabili esclusivamente se abbinati, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) o b)), l'incentivo annuale è calcolato attraverso una moltiplicazioni di tre fattori. Il primo è la percentuale di spesa incentivabile sul totale delle spese ammissibili (tale percentuale è del 40%). Il secondo è il costo specifico relativo alla tecnologia utilizzata. Il terzo è la superficie in metri quadrati dell'area oggetto dell'intervento. Nel caso d’installazione di generatori di calore a condensazione, invece, il calcolo è dato dalla moltiplicazione del 40% della spesa incentivabile, per il costo specifico, per la somma delle potenze termiche nominali dei generatori installati.

Interventi relativi alle rinnovabili termiche.  Per le pompe di calore  l'incentivo annuo è dato dal prodotto del coefficiente di valorizzazione dell'energia prodotta (valore che dipende dal tipo di pompa di calore e dalla sua potenza) per l'energia termica incentivata (valore a sua volta calcolato sulla base di apposite equazioni). Più semplice il discorso per gli scaldacqua a pompa di calore: l'incentivo è pari al 40% della spesa. Per le  caldaie a biomassa  invece il calcolo si basa sul prodotto di 4 fattori: coefficiente di valorizzazione, potenza termica dell'impianto, ore di funzionamento stimate, coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri (per le stufe a pellets, a legna e i termocamini, l'equazione è un po' più complessa).
Infine, per il solare termico, l'incentivo si calcola moltiplicando il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica per la superficie solare lorda dell'impianto.

ESEMPI DI INCENTIVAZIONE
Ecco alcuni esempi di incentivazione forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico:

  • impianto con pompa di calore da 24 kWth, costo sostenuto di 6500 euro, incentivo spettante di 2.772 euro in 2 anni;
  • impianto solare termico da 4mq, costo sostenuto 3.600 euro, incentivo 1.360 euro in 2 anni;
  • stufa a pellet da 22kWt, 4.000 euro di investimento, 1.392 euro di incentivo in 2 anni.
PRESENTAZIONE DOMANDE E CLICK DAY
A oggi (08/01/2013) Non è ancora stato fissato il click-day per la richiesta dei nuovi incentivi, ma l’invio delle domande dovrebbe partire entro la fine di febbraio, visto che, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta, il GSE ha 60 giorni di tempo per pubblicare sul proprio sito la “scheda-domanda”, in base alle indicazioni tecniche che saranno fornite dall’ENEA. In ogni caso, le richieste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

CUMULABILITA’ E DETRAZIONE FISCALE
L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
Fino al prossimo 30 giugno 2013, il Conto Energia Termico coesisterà con la detrazione fiscale del 55% per l'efficienza energetica. Il bonus Irpef permette di ottenere un rimborso più sostanzioso, ma in questo caso i tempi di recupero dell'incentivo si allungano: 10 anni contro i 2-5 (a seconda del tipo di intervento realizzato) previsti dal Conto Energia Termico.

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